Regolamenti

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI A CIASCUNA SEZIONE TERRITORIALE

il Consiglio Generale

visto l’articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;
visto l’articolo 14, 1º comma, dello statuto che indica la composizione del Consiglio Generale;
considerato che in base all’articolo 14, 1º comma, dello statuto le Sezioni territoriali eleggono fino ad un massimo di trenta componenti, in proporzione ai contributi espressi da ciascuna sezione territoriale ed in modo che siano equamente rappresentate le attività di cui all’articolo 3, 1º comma, dello statuto,

emana il seguente regolamento

Articolo 1

Il Consiglio Generale dispone con maggioranza assoluta dei voti il numero dei componenti nominati dalle Sezioni territoriali, i quali non possono superare trentacinque unità. Il Consiglio Generale, entro l’ultima seduta antecedente l’Assemblea che nomina il nuovo Consiglio, procede a rideterminare il numero dei consiglieri in base all’articolo 2, qualora siano intervenuti sostanziali mutamenti nel gettito contributivo delle Sezioni territoriali, ovvero vi siano stati costituzioni o scioglimenti di Sezioni.

Articolo 2

I posti di consigliere sono distribuiti tra le Sezioni territoriali in proporzione al volume dei contributi versati nell’anno precedente, sulla base del metodo del riparto semplice diretto.

Al fine di ridurre gli effetti dello scarto decimale, il coefficiente di riparto viene assunto con tante cifre decimali quante sono le cifre intere dell’importo contributivo più alto tra quelli per i quali deve essere moltiplicato, con arrotondamento per eccesso o per difetto dell’ultimo decimale utile.

L’importo risultante dal prodotto tra il coefficiente di riparto e il volume contributivo di ciascuna Sezione territoriale è arrotondato all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Gli eventuali posti che residuano, dopo il computo di cui al comma precedente, sono attribuiti alle Sezioni territoriali che presentano scarti più prossimi ai cinque decimi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e forma parte integrante dello statuto.

 

 

 

REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

il Consiglio Generale

visto l’articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;
visto l’articolo 26, 1º comma, dello statuto, secondo cui gli associati sono tenuti a corrispondere un contributo ordinario annuo secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione

emana il seguente regolamento

Articolo 1

Il contributo associativo ordinario annuale è dovuto, per ciascun addetto assunto con contratto di lavoro dipendente, anche atipico, nella misura fissata dal Consiglio Generale nella delibera contributiva annuale ed approvata dall’Assemblea. E’ comunque dovuto un contributo minimo annuo nella misura stabilita dal Consiglio Generale.

Articolo 2

Il contributo annuo ordinario è dovuto in via anticipata ed è riscosso direttamente dalla sede centrale dell’Associazione entro il primo trimestre dell’anno di riferimento.

È in facoltà dell’impresa associata avvalersi di una dilazione del contributo annuale in un massimo di tre rate costanti anticipate, previa richiesta scritta agli uffici amministrativi dell’Associazione.

Articolo 3

Il contributo ordinario annuo viene ridotto in proporzione al numero dei dipendenti nelle seguenti misure:

 

da 101 a 500 dipendenti del 7%

da 501 a 1500 dipendenti del 14%

da 1501 a 2000 dipendenti del 28%

oltre 2000 dipendenti del 46%.

 

L’importo risultante dall’applicazione delle predette percentuali di abbattimento è arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda che la parte decimale sia superiore o inferiore ai cinque decimi.

Articolo 4

Per i soci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3, la misura del contributo è determinata di volta in volta dal Consiglio Generale.

Articolo 5

L’eventuale contributo straordinario è deliberato dall’Assemblea secondo i criteri stabiliti per i contributi ordinari.

Articolo 6

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente, efficace dal 1° gennaio 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2020 e forma parte integrante dello statuto.