Regolamento per l'attribuzione
del numero di consiglieri
a ciascuna sezione territoriale
Il Consiglio direttivo
visto l'articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;
visto l'articolo 14, 1º comma, dello statuto che indica la composizione del Consiglio direttivo;
considerato che in base all'articolo 14, 1º comma, dello statuto le Sezioni territoriali eleggono fino ad un massimo di trenta componenti, in proporzione ai contributi espressi da ciascuna sezione territoriale ed in modo che siano equamente rappresentate le attività di cui all'articolo 3, 1º comma, dello statuto,
emana il seguente regolamento
Articolo 1
Il Consiglio direttivo dispone con maggioranza assoluta dei voti il numero dei componenti nominati dalle Sezioni territoriali, i quali non possono superare trenta unità. Il Consiglio direttivo, entro l'ultima seduta antecedente l'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio, procede a rideterminare il numero dei consiglieri in base all'articolo 2, qualora siano intervenuti sostanziali mutamenti nel gettito contributivo delle Sezioni territoriali, ovvero vi siano stati costituzioni o scioglimenti di Sezioni.
Articolo 2
I posti di consigliere sono distribuiti tra le Sezioni territoriali in proporzione al volume dei contributi versati nell'anno precedente, sulla base del metodo del riparto semplice diretto.
Al fine di ridurre gli effetti dello scarto decimale, il coefficiente di riparto viene assunto con tante cifre decimali quante sono le cifre intere dell'importo contributivo più alto tra quelli per i quali deve essere moltiplicato, con arrotondamento per eccesso o per difetto dell'ultimo decimale utile.
L'importo risultante dal prodotto tra il coefficiente di riparto e il volume contributivo di ciascuna Sezione territoriale è arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
Gli eventuali posti che residuano dopo il computo di cui al comma precedente sono attribuiti alle Sezioni territoriali che presentano scarti più prossimi ai cinque decimi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e forma parte integrante dello statuto.
Regolamento sui contributi associativi
Il Consiglio direttivo
visto l'articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;
visto l'articolo 27, 1º comma, dello statuto, secondo cui gli associati sono tenuti a corrispondere un contributo ordinario annuo nella misura stabilita dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione,
emana il seguente regolamento
Articolo 1
Il contributo associativo ordinario annuale è calcolato applicando sul totale delle retribuzioni lorde del personale assunto con contratto di lavoro dipendente, anche atipico, l'aliquota percentuale annualmente deliberata dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea. E' comunque dovuto un contributo minimo annuo nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.
Articolo 2
Il contributo annuo ordinario è dovuto in via anticipata ed è riscosso direttamente dalla sede centrale dell'Associazione entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
Su deliberazione del Consiglio direttivo o dell'Assemblea, il contributo ordinario può essere riscosso attraverso le sedi locali dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, nei termini stabiliti per il pagamento dei premi assicurativi, fatta eccezione per il primo anno di iscrizione all'Associazione per il quale la riscossione è comunque regolata direttamente con l'Associazione.
Articolo 3
Il contributo ordinario annuo viene ridotto in proporzione al numero dei dipendenti nelle seguenti misure:
da 101 a 500 dipendenti dello 0,05%
da 501 a 1500 dipendenti dello 0,10%
oltre 1500 dipendenti dello 0,20%.
Articolo 4
Per i soci di cui alle lettere a) e b), del comma 4 dell'articolo3, la misura del contributo è determinata di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Articolo 5
L'eventuale contributo straordinario è deliberato dall'Assemblea secondo i criteri stabiliti per i contributi ordinari.
Articolo 6
Nel caso di riscossione diretta del contributo associativo, è in facoltà dell'impresa associata avvalersi di una dilazione del contributo annuale in un massimo di tre rate costanti anticipate, previa richiesta scritta agli uffici amministrativi dell'Associazione.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e forma parte integrante dello statuto.