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Statuto dell'Associazione - aggiornato a giugno 2008  Versione stampabile

Indice



TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, dalla fusione tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (Anac) e l'Associazione Nazionale Esercenti Noleggio Autobus e Trasporti Turistici (Enat), l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in forma abbreviata A.N.A.V., con sede in Roma, piazza dell'Esquilino, 29.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rivestendo il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale stabilito dallo statuto della confederazione stessa e in dipendenza di ciò acquista i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta nella propria denominazione, che sarà seguita dalla locuzione "già ANAC ed ENAT", il logo e gli altri segni distintivi di Confindustria.

L'Associazione adotta altresì il codice etico confederale e la carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Comitato esecutivo l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località del territorio nazionale.

ART. 2 - Scopo

Nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema e delle rispettive competenze, l'Associazione si propone di:

  • rappresentare le imprese che esercitano servizi di trasporto viaggiatori, nazionali ed internazionali, nonché servizi connessi o comunque riconducibili all'attività di trasporto;
  • contribuire a promuovere i valori sociali e civili ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
  • concorrere a promuovere con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, sia in Italia che in campo internazionale, coscienza e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
  • favorire il progresso delle imprese esercenti il trasporto di viaggiatori promuovendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le associate nonché curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutti i problemi sindacali, giuridici, sociali, tecnici, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano;
  • svolgere, conseguentemente, funzioni ed attività quali:
  1. tutelare le attività delle imprese associate su un piano complessivo, oltre che economico e sindacale, anche stipulando accordi e convenzioni, sia a livello nazionale che comunitario nonché contratti e discipline collettive, previa consultazione delle associate cui la contrattazione collettiva si riferisce;
  2. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, seminari, convegni e manifestazioni su temi d'interesse del trasporto di viaggiatori;
  3. promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l'adozione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di politiche economiche ed industriali, di processi d'ammodernamento della Pubblica Amministrazione che favoriscano un contesto competitivo nel sistema del trasporto viaggiatori;
  4. studiare i vari aspetti connessi con l'esercizio del trasporto di viaggiatori, ricercando le soluzioni più adeguate;
  5. considerare un impegno costante la tutela dell'ambiente e la prevenzione d'ogni forma d'inquinamento.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione, a titolo esemplificativo:

  • certifica ufficialmente l'appartenenza delle imprese associate al sistema confederale;
  • provvede a rappresentare il trasporto di viaggiatori, nelle sue varie componenti, presso l'Unione Europea;
  • ha facoltà di costituire, partecipare o contribuire a fondazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati a norma di legge;
  • ha facoltà di istituire collegi di conciliazione e d'arbitrato intesi a dirimere conflitti d'interesse tra le associate e di aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti;
  • può aderire ad enti e/o organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale;
  • promuove la costituzione di aggregazioni di imprese;
  • rappresenta le associate innanzi a qualsiasi autorità politica, ente, istituto, ufficio o commissione, nonché in convegni e congressi ove siano in discussione questioni e temi riguardanti i settori del trasporto di viaggiatori;
  • rappresenta ed assiste le associate nella soluzione delle questioni relative ai loro generali problemi in materia di rapporto di lavoro;
  • fornisce alle associate, a loro richiesta, tutta la possibile assistenza e consulenza sulle varie problematiche dell'attività espletata;
  • interviene sul mercato per ottenere facilitazioni nel rifornimento dei materiali e dei prodotti, direttamente o per tramite di propria società di servizi;
  • coltiva e sviluppa lo spirito di solidarietà tra le associate;
  • favorisce il dialogo e la conoscenza dei problemi settoriali attraverso la diffusione di studi e pubblicazioni specifiche;
  • promuove incontri e scambi scientifici con vettori ed esperti del trasporto di viaggiatori d'altri paesi europei ed extraeuropei;
  • provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti i settori del trasporto di viaggiatori;
  • cura, direttamente o per tramite d'associazioni, enti o società specializzate, la formazione alle imprese associate.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e persegue i suoi obiettivi mantenendo la propria indipendenza ed autonomia.

TITOLO II: RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3 - Soci

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi le imprese, in forma singola o associata, aventi sede legale nel territorio nazionale o anche all'estero (purché, in questo caso, abbiano stabilito nel territorio nazionale proprie sedi o filiali), la cui attività consista nello svolgimento di:
- servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- servizi di linea a lungo raggio, nazionali ed internazionali;
- servizi di noleggio autobus e/o autovetture con conducente;
- servizi connessi o comunque riconducibili all'attività di trasporto viaggiatori.

Possono essere soci effettivi le imprese artigiane, i consorzi di produzione e le società cooperative, queste ultime previo parere favorevole della Confindustria.

Non possono essere soci effettivi le imprese aderenti quali soci effettivi ad altre associazioni costituite per analoghi scopi e aderenti ad organismi diversi da Confindustria.

Le modalità di adesione delle imprese riunite in forma associata sono regolate sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio direttivo con apposito regolamento.

All'Associazione possono altresì aderire quali soci aggregati:

  1. imprese ed organizzazioni costituite tra imprese che svolgono attività riconducibili alla mobilità dei cittadini;
  2. altre imprese che, svolgendo i servizi di cui al comma 1, aderiscano quali soci effettivi ad altri organismi rappresentativi.

I soci aggregati, di cui alla lettera a) del precedente comma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali; quelli di cui alla lettera b) hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

E' inoltre facoltà dell'Associazione rappresentare e dare assistenza ad altre realtà imprenditoriali, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, tenendo in ogni caso presente l'esigenza di non snaturare le finalità generali dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ART. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda d'ammissione all'Associazione, redatta su appositi moduli ed indirizzata al Presidente dell'Associazione, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale e contenere l'integrale accettazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico confederale e della carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale anche con riferimento al codice etico confederale.

Nella domanda d'ammissione l'impresa richiedente deve indicare le persone che ne hanno la rappresentanza legale, la natura delle attività esercitate, il numero dei dipendenti ed ogni altro dato relativo all'attività esercitata previsto nell'apposito modulo.

L'accoglimento delle domande d'ammissione è di competenza del Consiglio direttivo, sentita la Sezione territorialmente competente.

L'accoglimento della domanda d'ammissione comporta l'impegno a far parte dell'Associazione per un biennio e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo all'adesione, e s'intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non siano state presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Avverso il mancato accoglimento della domanda le imprese hanno la facoltà di ricorrere ai Probiviri entro 30 giorni dalla loro conoscenza.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ART. 5 - Obblighi delle imprese

Con l'iscrizione all'Associazione, le imprese s'impegnano:

  1. a) al pagamento dei contributi associativi secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione e nelle misure stabilite dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea e indicate nella domanda d'ammissione;
  2. ad osservare i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra convenzione o accordo stipulato dall'Associazione con i rispettivi sindacati di categoria;
  3. a partecipare attivamente alla vita associativa, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi delle imprese;
  4. a fornire nei modi e nei tempi richiesti i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese", nonché tutti i dati statistici e le notizie che l'Associazione riterrà opportuno richiedere sia per il conseguimento degli scopi statutariamente previsti che per fini contributivi;
  5. ad osservare tutte le deliberazioni e direttive assunte dagli organi associativi;
  6. ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico confederale e della carta dei valori associativi;

I soci effettivi si impegnano a non aderire in qualità di soci effettivi ad altre associazioni costituite per analoghi scopi e aderenti ad organismi diversi da Confindustria

Le imprese sono altresì obbligate ad accettare ed osservare le decisioni dei Probiviri.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo sussiste anche per le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

ART. 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni territoriali, purché in regola con gli obblighi statutari, secondo le modalità previste dal presente statuto, fatto salvo quanto previsto per i soci aggregati di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b).

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ART. 7 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

  • sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
  • censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
  • sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
  • decadenza dei rappresentati dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
  • decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
  • sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
  • esclusione deliberata dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti nei casi di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto, alle direttive dell'Associazione e alle deliberazioni dei suoi organi competenti.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 - Cessazione dalla qualità di socio

L'associato cessa di far parte dell'Associazione per:

  1. dimissioni da comunicarsi con le modalità indicate all'articolo 4, comma 7;
  2. cessazione o trasformazione dell'attività documentata nei modi di legge, dal momento della formale comunicazione;
  3. per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
  4. recesso a seguito di espresso dissenso da modifiche statutarie introdotte, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle suddette modifiche;
  5. esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per il venire meno dei requisiti previsti per l'ammissione;
  6. risoluzione del rapporto associativo per morosità protrattasi oltre sei mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributivi associativi, previa formale richiesta di adempimento con il relativo termine a provvedere.

L'impresa il cui rapporto associativo cessa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

  1. nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
  2. comunicazione della cessazione o trasformazione dell'attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o esclusione sino alla fine dell'anno solare in corso;
  3. nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dal presente statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per effetto dell'articolo 4, comma 5;
  4. in caso di dimissioni per dissenso rispetto alle modifiche statutarie sino alla fine dell'anno solare in corso.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

TITOLO III: STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - Assemblea - Partecipanti e voti

L'Assemblea è costituita dalle imprese associate rappresentate dal titolare, dai rispettivi legali rappresentanti o da persone da loro delegate.

Le imprese associate non in regola con i contributi associativi disposti dal presente statuto, non hanno diritto a partecipare alle votazioni.

Ai fini dell'intervento in Assemblea, il versamento dei contributi associativi può essere effettuato fino al giorno precedente la data fissata per la stessa.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta, ad eccezione delle imprese che facciano parte di un unico gruppo.

Al rappresentante di ciascuna impresa associata spetta un numero di voti rapportato al contributo dovuto all'Associazione nell'esercizio finanziario precedente quello durante il quale si svolge l'Assemblea e versato con le modalità in vigore, così come comunicato al momento dell'accettazione della domanda d'adesione.

Per le imprese nuove associate, si prende a riferimento il contributo effettivamente versato nell'anno d'iscrizione.

L'attribuzione dei voti per i soci effettivi avviene con il seguente criterio:

  • contributo minimo: 1 voto;
  • dal contributo minimo fino a Euro 3.099,00: 1 voto per Euro 516,00 o frazione superiore a Euro 258,00;
  • da Euro 3.100,00 in poi : 1 voto ogni Euro 1.033,00 o frazione superiore a Euro 516,00.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni anno entro il 30 marzo, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante lettera circolare da inoltrare a ciascuna associata ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, anche in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando il Consiglio lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo. L'Assemblea è altresì convocata su domanda motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, quando ne facciano richiesta scritta le imprese associate che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente e che siano in regola con i contributi associativi disposti dal presente statuto ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente alle questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso contrario, sarà effettuata entro i successivi dieci giorni ad iniziativa dei proponenti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve intervenire nel rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria e, nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche con invito da spedire a mezzo fax o posta elettronica 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 12 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente o dal più anziano in carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età e, in mancanza, da uno degli intervenuti, designato dalla stessa Assemblea.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà dei voti più uno. Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei voti rappresentati senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa. In caso di parità di voti decide il presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali e per le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci, per le quali la votazione è ripetuta.

Per le assemblee straordinarie, al fine di deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente gli articoli 30 e 31.

Per le votazioni si segue il metodo che viene suggerito dal Presidente, a meno che l'Assemblea non decida diversamente. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede con voto segreto previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salva la facoltà di recesso.

ART. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

Rientra nei compiti dell'Assemblea ordinaria annuale:

  1. l'elezione del Presidente, dei quattro Vice Presidenti, del Presidente onorario, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
  2. l'approvazione degli indirizzi generali e delle linee programmatiche presentate dal Presidente per il quadriennio;
  3. l'emanazione delle direttive di massima per il perseguimento delle finalità associative, nonché l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi associativi;
  4. la ratifica della nomina dei membri del Consiglio direttivo nei limiti e secondo le modalità indicate all'articolo 14;
  5. l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni;
  6. la delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente;
  7. le modifiche dello statuto;
  8. approvare la misura dei contributi;
  9. ogni altro argomento di interesse associativo non demandato espressamente ad altri organi.

ART. 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante ed amministrativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Past President purché ancora socio, dai quattro Vice Presidenti, dai Presidenti delle Sezioni territoriali eletti con i criteri di cui all'articolo 24 e da un numero di membri, sino ad un massimo di trentacinque, nominati dalle Assemblee delle Sezioni territoriali e ratificati dall'Assemblea nazionale, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate in proporzione ai contributi espressi da ciascuna Sezione territoriale secondo i criteri indicati nel regolamento ed in modo tale che siano equamente rappresentate le attività di cui all'articolo 3, comma 1.

I consiglieri così nominati durano in carica un biennio, e sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi, salvo quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio direttivo ove tale rotazione non sia possibile.

Ai fini della ricostituzione il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del Consiglio Direttivo nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria ogni tre mesi oppure in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente ovvero sia fatta richiesta scritta da un quarto dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera spedita almeno 10 giorni prima della riunione o tramite fax o posta elettronica. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente o dal più anziano in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei componenti e siano state adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi fa le veci. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Per la nomina dei membri del Comitato Esecutivo si procede a scrutinio segreto, senza tenere conto delle schede bianche.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Presidente dell'Associazione, entro 60 giorni, deve convocare il Consiglio direttivo il quale a maggioranza provvede a sostituirli su segnalazione della Sezione territoriale competente. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa di diritto il Presidente onorario; sono inoltre invitati ad assistere i Segretari delle Sezioni, i Probiviri e i Revisori dei conti. Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possono apportare in relazione agli argomenti da trattare.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo si redige, in forma sintetica e a cura del Direttore generale, apposito verbale che, una volta letto e approvato nella successiva riunione del Consiglio stesso, viene trascritto nel registro e pubblicato nel notiziario associativo.

Il Consiglio ha il compito di:

  1. presiedere all'amministrazione dell'Associazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. nominare tra i propri membri i sei componenti del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 15;
  3. proporre all'Assemblea la nomina del Presidente, sentita la Commissione di designazione di cui all'articolo 21, e del Presidente onorario;
  4. ratificare l'indicazione del Presidente designato sui nominativi da proporre all'Assemblea per la nomina dei Vice Presidenti;
  5. valutare ed approvare le linee generali del programma d'attività presentato dal Presidente designato;
  6. accogliere le domande d'adesione delle imprese;
  7. adottare le sanzioni di cui all'articolo 7 e deliberare sull'esclusione delle imprese associate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e);
  8. adottare provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'addebito (richiami, deplorazioni, sospensione a tempo determinato dei diritti posseduti in qualità di socio) nei confronti delle imprese che si fossero rese responsabili d'inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto;
  9. nominare il Direttore generale dell'Associazione, su proposta del Comitato esecutivo;
  10. approvare la delibera contributiva annuale da portare al voto dell'Assemblea;
  11. esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
  12. disporre eventuali rimborsi spese di cui all'articolo 23;
  13. nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui all'articolo 21;
  14. nominare i componenti delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 22;
  15. deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  16. promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi statutari;
  17. predisporre i regolamenti di attuazione del presente statuto;
  18. proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari;
  19. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
  20. deliberare su ogni altro argomento demandato al Consiglio direttivo dal presente statuto.

ART. 15 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, che lo presiede, dal Past President, dai quattro Vice Presidenti e da sei membri nominati dal Consiglio direttivo. Questi ultimi devono essere scelti tra i Presidenti di Sezione in modo da garantire la massima rappresentatività in relazione alle diverse dimensioni d'impresa e alle attività espletate ai sensi dell'articolo 3, comma 1. I membri elettivi del Comitato esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi, salvo quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio direttivo ove tale rotazione non sia possibile.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica, essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione di norma è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.

Il Comitato esecutivo ha il compito di:

  1. provvedere all'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo predisponendo l'azione a breve termine dell'Associazione e decidendo i piani per l'azione a medio e lungo termine;
  2. deliberare sulle questioni che gli fossero demandate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo o gli fossero eventualmente sottoposte dalle Commissioni tecniche di cui all'articolo 22;
  3. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
    d) sovrintendere alla attività delle Sezioni territoriali curando, unitamente al Direttore generale, il coordinamento delle stesse sul piano organizzativo;
  4. conferire incarichi speciali a persone di particolare competenza in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità;
  5. designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione presso enti, istituti, etc., che ne facciano richiesta;
  6. proporre al Consiglio direttivo la nomina del Direttore generale;
  7. approvare l'articolazione delle struttura associativa presentata dal Presidente su proposta del Direttore Generale;
  8. deliberare su ogni altro argomento demandato al Comitato esecutivo dal presente statuto.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa di diritto il Presidente onorario.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo sentita la Commissione di designazione di cui all'articolo 21.

Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge e statutario, la rappresentanza dell'Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti, nonché la firma che può delegare ad un Vice Presidente o al Direttore generale. Egli presiede e cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, provvede e sovrintende al coordinamento dell'attività dell'Associazione ed alla regolare amministrazione ordinaria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica esercita a pieno titolo tutte le funzioni del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente dura in carica quattro anni. Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente uscente, per l'intera durata in carica del Presidente subentrante è membro di diritto, in veste di Past President, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

ART. 17 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività il Presidente è affiancato da quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea congiuntamente al Presidente e su proposta dello stesso ratificata dal Consiglio direttivo. I Vice Presidenti devono essere scelti in modo da garantire la massima rappresentatività in relazione alle diverse dimensioni d'impresa e alle attività di trasporto contemplate dall'articolo 3, comma 1.

Il Presidente conferisce ai Vice Presidenti deleghe, sia specifiche che generali, al fine di poter concretamente collaborare con loro nelle aree d'attività di cui all'articolo 3 dello statuto. In particolare i Vice Presidenti, con i criteri di cui all'articolo 22, comma 1, ed in collaborazione con il Direttore generale, presiedono le Commissioni tecniche di cui all'articolo 22.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Se vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, il Presidente sottopone al Consiglio direttivo la nomina dei loro sostituti utilizzando gli stessi criteri di cui al comma 1 del presente articolo. La nomina dei sostituti è ratificata dall'Assemblea ordinaria.

ART. 18 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria. I membri del Collegio, scelti, anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con la comunicazione diretta a tutte le imprese associate. I membri del Collegio durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili. Tra i suoi membri è designato dall'Assemblea un Presidente scelto tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo finanziario ed amministrativo dell'Associazione, e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. I revisori dei conti assistono alle adunanze dell'Assemblea.

L'ufficio dei Revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica associativa.

ART. 19 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea deve nominare cinque Probiviri, esperti in materie giuridiche che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire . A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione , il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile purchè siano sottoposte alla votazione.

Tale qualità è incompatibile con ogni altra carica sociale, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Alla carica di Probiviro possono accedere anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

I Probiviri hanno i seguenti compiti:

  1. esaminare e decidere sui ricorsi presentati dalle singole imprese avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo. La decisione deve essere resa entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso;
  2. esaminare e decidere avverso i ricorsi presentati dalle singole imprese sulle deliberazioni del Consiglio direttivo che adottino provvedimenti disciplinari a carico delle stesse;
  3. esprimere, quando ne sia fatta richiesta anche da una sola delle parti, ovvero ne sia investito da parte del Consiglio direttivo, pareri o decisioni su qualsiasi controversia di ogni natura, (organizzativa, tecnico-economica e quant'altro) che possa comunque sorgere fra i soci e l'Associazione, ovvero fra i soci stessi, comprese le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;
  4. vigilare sul corretto comportamento delle associate con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 5 del presente statuto e al più generale obiettivo di perseguire la massima solidarietà e collaborazione fra le associate, anche in rapporto al mondo esterno.

A tal fine, i Probiviri possono prendere in esame segnalazioni che provengano da parte di non associati, ovvero procedere sulla base di proprie notizie circa fatti che ritenga pregiudizievoli e può inoltre disporre la decadenza dalle cariche associative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza dei titolari nelle cariche stesse.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, dal codice etico e dalla carta dei valori associativi.

I membri del collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e secondo equità e le loro decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Essi sono tenuti ad osservare il massimo riserbo su tutto quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell'esercizio delle medesime.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio può richiedere a tutte le parti interessate ogni informazione e documentazione ritenute idonee agli accertamenti necessari, limitatamente ai casi in esame, per giungere alle proprie pronunce (pareri e decisioni).

Le imprese associate hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del collegio, ogni documentazione nonché di fornire le informazioni, oggetto della richiesta medesima. Eventuali inadempienze, parziali o totali, costituiscono comportamento valutabile dal collegio ai fini della propria pronuncia (pareri e decisioni).

Il Direttore generale dell'Associazione è anche il Segretario del collegio, che ha sede presso l'Associazione.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere trasmesso a Confindustria.

Le pronunce (pareri e decisioni) del collegio sono definitive, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 2, lettera d), per le quali è ammesso il ricorso da parte dell'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio direttivo cui spetta la decisione definitiva. Esse possono contenere l'invito o l'impegno alla o alle parti interessate ad un facere oppure a un non facere.

Le pronunce sono depositate presso la segreteria, che ne notifica copia alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Esse possono essere pubblicate, con i nomi delle parti e per ordine del Presidente del collegio, sugli organi informativi dell'Associazione.

Le imprese associate sono tenute ad osservare le pronunce del collegio e non possono utilizzarle, nemmeno parzialmente, per fini pubblicitari o promozionali. Se i soggetti tenuti ad osservare le pronunce del collegio non vi si attengono, il collegio dispone che dell'inadempimento venga data idonea notizia, a cura dell'Associazione, con i mezzi più opportuni e ne dà formale comunicazione al Consiglio direttivo per gli effetti di cui agli articoli 5 e 8 del presente statuto.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

ART. 20 - Direttore Generale

Il Direttore generale coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nella esecuzione dell'attività associativa ed attua le direttive del Presidente, nonché le disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione, con facoltà di proporre soluzioni e provvedimenti atti al conseguimento delle finalità associative.

Il Direttore generale è responsabile del funzionamento di tutti gli uffici associativi e provvede al buon andamento dei medesimi.

Egli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, autorizzando, sentito il Presidente, le operazioni di investimento e disinvestimento mobiliare, i pagamenti e le riscossioni e firmando le relative quietanze, curando altresì che siano effettuati tutti gli altri adempimenti contabili ed amministrativi. Provvede alla preparazione del bilancio preventivo e consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente. Propone l'articolazione della struttura organizzativa degli uffici e delle aree di attività associativa al Presidente, per l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e, al Comitato esecutivo, l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Propone altresì eventuali contratti di lavoro autonomo e consulenze. Svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente statuto.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

ART. 21 - Commissione di designazione

In occasione della nomina del Presidente dell'Associazione è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra i titolari o rappresentanti legali delle imprese che abbiano maturato una significativa esperienza nel sistema associativo, con il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base. La Commissione di designazione, di cui non possono far parte il Presidente in carica e i Vice Presidenti, è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nella prima seduta dell'ultimo anno pieno di mandato del Presidente e resta in carica quattro anni.

La Commissione di designazione sottopone al Consiglio una o più indicazioni sulle quali il Consiglio direttivo decide a scrutinio segreto. Al Consiglio direttivo devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tante associate che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.
Il Presidente designato rappresenta al Consiglio direttivo le linee generali del programma di attività per il quadriennio. Il Consiglio direttivo le approva per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

ART. 22 - Commissioni tecniche

Il Consiglio direttivo nomina i componenti delle Commissioni tecniche di cui al presente articolo. Le Commissioni sono presiedute da un Vice Presidente incaricato dal Presidente con la collaborazione del Direttore generale.

I membri delle Commissioni tecniche sono scelti tra esperti di comprovata capacità nelle materie di carattere giuridico, economico e tecnico.

Alle riunioni partecipano di diritto i responsabili dei competenti uffici associativi.

Le Commissioni tecniche, nell'esercizio della funzione consultiva tesa a supportare l'attività degli organi statutari, hanno il compito di esprimere il parere sulle specifiche problematiche delineate ai successivi commi, operando con l'ausilio dei competenti uffici associativi.
Esse possono altresì sottoporre proposte e soluzioni tecniche inerenti le problematiche esaminate nonché, al fine di favorire la diffusione e l'approfondimento delle tematiche di settore, la promozione di convegni, pubblicazioni e interventi a livello specialistico o di pubblica opinione.

Le Commissioni tecniche sono, di norma, le seguenti:

  • Commissione sindacale: si occupa delle problematiche attinenti alla disciplina del lavoro con particolare riferimento al rapporto degli addetti ala sicurezza, alla legislazione sociale e ai contratti nazionali di categoria, segnatamente al contratto degli autoferrotranvieri ed al contratto per gli addetti ai servizi di noleggio autobus e trasporti turistici. La Commissione è composta da dieci membri. Tra questi sono designati, in occasione di ogni rinnovo contrattuale, fino ad un massimo di cinque rappresentanti che potranno partecipare alle trattative ogniqualvolta il Presidente, o eventualmente il Vice Presidente incaricato o il Direttore Generale lo riterranno necessario;
  • Commissione affari legislativi: si occupa delle problematiche connesse alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporto viaggiatori, anche attraverso la predisposizione di proposte di legge di specifica rilevanza settoriale. La Commissione è composta da 20 membri, in rappresentanza di imprese esercenti il trasporto pubblico locale, autolinee di competenza statale e noleggio autobus con conducente. Alla Commissione partecipano di diritto i segretari di sezione.

Le Commissioni sono convocate almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Vicepresidente incaricato e/o il Direttore generale lo ritengano necessario in relazione all'insorgere di specifiche problematiche.

Il Consiglio direttivo può nominare ulteriori commissioni o gruppi di lavoro.

ART. 23 - Cariche sociali

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite, fatta salva la facoltà del Consiglio direttivo di disporre rimborsi spese, anche in via forfetaria.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato esecutivo dell'Associazione, è condizionato oltre che alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata, al doppio inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 18 e 19 del presente statuto.

L'attribuzione di una carica sociale nel corso di un mandato si intende limitata al periodo residuo.

TITOLO IV: SEZIONI TERRITORIALI

ART. 24 - Organizzazione e funzionamento delle Sezioni territoriali

Le imprese associate di una determinata regione, o di più regioni territorialmente contigue, che esercitano servizi di trasporto viaggiatori di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 dello statuto, riunite in assemblea costituente sotto la presidenza di un Vice Presidente nazionale designato dal Comitato esecutivo, possono istituire una Sezione territoriale. Le Sezioni territoriali ispirano i propri princìpi regolatori e di comportamento alle norme del presente statuto, dei relativi regolamenti e del codice etico confederale e della carta dei valori associativi. Esse, pertanto, adottano le norme organizzative di cui al presente statuto. Gli organi della Sezione territoriale sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- gli eventuali Vice Presidenti nel numero stabilito dall'Assemblea;
- l'eventuale Comitato esecutivo.

I compiti e le funzioni dei predetti organi sono gli stessi degli omologhi nazionali.

Debbono altresì essere rispettate le cadenze temporali di durata delle cariche e di convocazione per i similari organi nazionali.

Il Presidente della Sezione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, è rieleggibile senza intervalli qualora la rielezione sia accompagnata dal voto favorevole di almeno i due terzi delle imprese.

L'Assemblea della Sezione territoriale è composta da tutte le imprese residenti nel territorio di competenza che esercitano i servizi di trasporto viaggiatori di cui all'articolo 3, comma 1.

Il Presidente della Sezione territoriale è eletto dall'Assemblea tra i titolari o rappresentanti legali delle imprese di cui al comma precedente.

Il Consiglio direttivo della Sezione territoriale è composto da un numero di membri scelti tra i titolari o rappresentanti legali delle imprese di cui ai commi precedenti, o dagli stessi delegati, in modo che siano rappresentate tutte le province e tutte le attività espletate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1.

Gli avvisi di convocazione con gli argomenti da trattare, nonché estratti di qualsiasi verbale delle riunioni degli organi, debbono essere trasmessi anche alla Direzione generale dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, o su sua delega un Vice Presidente o il Direttore generale, può partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee delle Sezioni territoriali.

Ove l'attività della Sezione non avvenga a termine di statuto, sì da non da non assicurare il corretto funzionamento degli organi e ferma restando la possibilità per le imprese aderenti alla Sezione di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11, comma 3, il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio direttivo della Sezione ed il Comitato esecutivo nazionale, ha la facoltà di convocare l'Assemblea straordinaria della Sezione al fine di adottare tutte le misure idonee al ripristino della normalità ed assicurare comunque la piena funzionalità della stessa. Fino a quando la funzionalità della Sezione non è stata ripristinata il Presidente, ovvero un Vice presidente da lui delegato, ha la facoltà di adottare, in via sostitutiva, ogni provvedimento ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi statutari.

Il Consiglio direttivo della Sezione territoriale nomina un Segretario il quale è invitato a partecipare, senza diritto di voto, agli organi collegiali della Sezione territoriale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale.

La Sezione ha l'obbligo di comunicare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, i nominativi designati dalla propria Assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale.

ART. 25 - Amministrazione delle Sezioni territoriali
Le Sezioni territoriali hanno facoltà di compiere tutte le operazioni contabili ed amministrative inerenti alla loro gestione atte ad assicurarne la migliore funzionalità.

Per provvedere al loro funzionamento l'Associazione, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, ripartisce tra le Sezioni territoriali quota parte dei contributi nella misura annua del 25% dei contributi di competenza dovuti all'Associazione nell'anno precedente a quello di riferimento da parte delle aziende ubicate nel territorio in cui opera la Sezione, fatte salve le eccezioni disciplinate dal Consiglio direttivo.

In caso di perdurante morosità delle imprese aderenti alle singole Sezioni territoriali, il ristorno è commisurato all'effettivo gettito contributivo prodotto dalla Sezione, secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La Sezione territoriale, al fine di garantire il miglior funzionamento, può chiedere alle imprese associate nel territorio di competenza contributi integrativi nella misura determinata dall'Assemblea della Sezione territoriale secondo gli stessi criteri adottati per la definizione dei contributi ordinari o di altri eventualmente deliberati dalla stessa Assemblea. L'adozione di provvedimenti del genere non esime le imprese interessate dal corrispondere integralmente all'Associazione nazionale i contributi ordinari e straordinari dovuti.
In caso di mancato pagamento degli eventuali contributi integrativi stabiliti dalla Sezione, e ancorché l'associato abbia versato i contributi dovuti all'Associazione nazionale, la Sezione può chiedere al Consiglio direttivo nazionale l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel presente statuto.

TITOLO V: PATRIMONIO E BILANCI

ART. 26 - Patrimonio

I contributi delle associate, i beni mobili ed immobili acquisiti, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, gli investimenti, gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali, nonché le erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuati, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

Con il patrimonio si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o disavanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale.

ART. 27 - Contributi

Le imprese associate sono tenute a corrispondere un contributo annuo nella misura stabilita dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione.
Le associate sono altresì tenute a corrispondere eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione si riserva il diritto di ottenere anche giudizialmente il pagamento dei contributi innanzi al Foro competente eletto in Roma.

ART. 28 - Bilancio preventivo

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo è opportunamente articolato al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi.

Il bilancio preventivo è proposto da parte del Comitato esecutivo all'approvazione del Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Eventuali significative variazioni alle determinazioni dell'Assemblea saranno dal Comitato esecutivo opportunamente motivate al Consiglio direttivo.

ART. 29 - Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione organizzativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, relazione dei revisori contabili. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio direttivo e a quella del Collegio dei Revisori dei conti, nonché al bilancio preventivo di cui all'articolo precedente, non oltre 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio amministrativo.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio direttivo, al bilancio consuntivo sono allegati i bilanci e le relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del comitato esecutivo che dà conto dell'andamento complessivo dell'associazione, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società dalla stessa controllate sono corredati da relazioni di certificazione a firma del Presidente dei Revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositate in copia presso l'Associazione durante i 30 giorni che precedono l'Assemblea affinché i soci aderenti possano prenderne visione.

TITOLO VI: VARIAZIONI STATUTARIE

ART. 30 - Modifiche dello statuto

Le modifiche allo statuto possono essere proposte dalla metà dei componenti del Consiglio direttivo, da un quinto delle associate e da almeno tre Sezioni territoriali. Esse devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo. Sulle proposte di modifica delibera l'Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

ART. 31 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, adottata con voto favorevole di tante imprese che rappresentino i 3/4 del numero totale di voti spettanti a tutte le imprese associate.

L'Assemblea procede alla nomina di tre liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e delibera sulla destinazione da dare alle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle norme vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore dal 1º luglio 2005.

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI A CIASCUNA SEZIONE TERRITORIALE

Il Consiglio direttivo

visto l'articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;

visto l'articolo 14, 1º comma, dello statuto che indica la composizione del Consiglio direttivo;

considerato che in base all'articolo 14, 1º comma, dello statuto le Sezioni territoriali eleggono fino ad un massimo di trenta componenti, in proporzione ai contributi espressi da ciascuna sezione territoriale ed in modo che siano equamente rappresentate le attività di cui all'articolo 3, 1º comma, dello statuto,

emana il seguente regolamento

Articolo 1

Il Consiglio direttivo dispone con maggioranza assoluta dei voti il numero dei componenti nominati dalle Sezioni territoriali, i quali non possono superare trentacinque unità. Il Consiglio direttivo, entro l'ultima seduta antecedente l'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio, procede a rideterminare il numero dei consiglieri in base all'articolo 2, qualora siano intervenuti sostanziali mutamenti nel gettito contributivo delle Sezioni territoriali, ovvero vi siano stati costituzioni o scioglimenti di Sezioni.

Articolo 2

I posti di consigliere sono distribuiti tra le Sezioni territoriali in proporzione al volume dei contributi versati nell'anno precedente, sulla base del metodo del riparto semplice diretto.

Al fine di ridurre gli effetti dello scarto decimale, il coefficiente di riparto viene assunto con tante cifre decimali quante sono le cifre intere dell'importo contributivo più alto tra quelli per i quali deve essere moltiplicato, con arrotondamento per eccesso o per difetto dell'ultimo decimale utile.

L'importo risultante dal prodotto tra il coefficiente di riparto e il volume contributivo di ciascuna Sezione territoriale è arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Gli eventuali posti che residuano, dopo il computo di cui al comma precedente, sono attribuiti alle Sezioni territoriali che presentano scarti più prossimi ai cinque decimi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e forma parte integrante dello statuto.

REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Consiglio direttivo
Visto l'articolo 14, ultimo comma, lettera q), dello statuto, con il quale si conferisce il potere di emanare regolamenti di attuazione dello statuto;

visto l'articolo 27, 1º comma, dello statuto, secondo cui gli associati sono tenuti a corrispondere un contributo ordinario annuo nella misura stabilita dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione,

emana il seguente regolamento

Articolo 1

Il contributo associativo ordinario annuale è calcolato applicando sul totale delle retribuzioni lorde del personale assunto con contratto di lavoro dipendente, anche atipico, l'aliquota percentuale annualmente deliberata dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea. E' comunque dovuto un contributo minimo annuo nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Il contributo annuo ordinario è dovuto in via anticipata ed è riscosso direttamente dalla sede centrale dell'Associazione entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

Su deliberazione del Consiglio direttivo o dell'Assemblea, il contributo ordinario può essere riscosso attraverso le sedi locali dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, nei termini stabiliti per il pagamento dei premi assicurativi, fatta eccezione per il primo anno di iscrizione all'Associazione per il quale la riscossione è comunque regolata direttamente con l'Associazione.

Articolo 3

Il contributo ordinario annuo viene ridotto in proporzione al numero dei dipendenti nelle seguenti misure:

da 101 a 500 dipendenti dello 0,05%

da 501 a 1500 dipendenti dello 0,10%

oltre 1500 dipendenti dello 0,20%.

Articolo 4

Per i soci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3, la misura del contributo è determinata di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

L'eventuale contributo straordinario è deliberato dall'Assemblea secondo i criteri stabiliti per i contributi ordinari.

Articolo 6

Nel caso di riscossione diretta del contributo associativo, è in facoltà dell'impresa associata avvalersi di una dilazione del contributo annuale in un massimo di tre rate costanti anticipate, previa richiesta scritta agli uffici amministrativi dell'Associazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione e forma parte integrante dello statuto.

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